PRESENTAZIONE DELLE NOMINE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA

I partiti e gruppi politici che partecipano alle elezioni possono designare, presso ogni seggio, due propri rappresentanti (c.d. rappresentanti di lista), di cui uno effettivo e l’altro supplente.
I rappresentanti designati devono saper leggere e scrivere.
Alla designazione possono provvedere i delegati espressamente individuati dai promotori del referendum o dai partiti e gruppi politici rappresentati nel Parlamento italiano o in quello europeo.
L’individuazione del delegato avviene a mezzo di mandato autenticato da notaio e conferito, rispettivamente, da almeno uno dei promotori del referendum o, per i partiti o gruppi politici, dal Presidente o Segretario o altra idonea figura organizzativa a livello provinciale o anche di livello
territoriale superiore (regionale o nazionale).
La designazione del rappresentante di lista deve essere fatta per scritto con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all’articolo 14, comma 1, della Legge 53/1990 (ad esempio: Notai, Giudici di
pace, Sindaci, Assessori comunali, Presidenti dei Consigli comunali, Segretari comunali, Funzionari incaricati dal Sindaco).
Le designazioni possono essere presentate – entro il venerdì che precede l’elezione – al Segretario generale del Comune che ne cura la trasmissione ai Presidenti di seggio.
Le designazioni possono essere presentate anche ai singoli Presidenti di seggio nel pomeriggio di sabato 11 giugno (durante le operazioni di autenticazione delle schede) o entro le ore 7 di domenica 12 giugno prima che abbiano inizio le operazioni di voto.