Reddito di Emergenza: domande fino al 30 giugno 2020

 

Fino a martedì 30 giugno è possibile presentare domanda per il Reddito di Emergenza, la misura di sostegno straordinaria introdotta dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 per supportare le famiglie in difficoltà economica a causa dell’emergenza COVID-19.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online sul sito dell’INPS, autenticandosi tramite PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità Elettronica.
Per fare ciò, ci si potrà avvalere del supporto offerto dagli istituti di patronato.
Completate le procedure di autenticazione, ciascun utente potrà consultare i manuali che forniscono le indicazioni per la corretta compilazione della richiesta.

Requisiti

Il Reddito di Emergenza è riconosciuto ai nuclei familiari che rispettano i requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali indicati all’articolo 82 del decreto.
Nello specifico, le famiglie devono avere:

  1. Residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio.
  2. Un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del sostegno.
  3. Un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 (verificato al 31 dicembre 2019) inferiore a una soglia di 10000 euro, accresciuta di 5000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20000 euro. Il massimale è incrementato di 5000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
  4. Un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), attestato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica valida al momento di presentazione della domanda, inferiore a 15000 euro.

Ai fini dell’accesso e della determinazione dell’ammontare del Reddito di Emergenza:

I requisiti di cui ai punti 1), 2) e 3) devono essere autocertificati nel modulo di presentazione della domanda e saranno oggetto di verifiche ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca dal beneficio, ferme restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente.
Il requisito di cui al punto 4), invece, viene verificato dall’INPS nella Dichiarazione Sostitutiva Unica valida al momento della presentazione della domanda.
In particolare, per la verifica della sussistenza del requisito di cui al punto 2), il valore del reddito familiare del mese di aprile 2020, da non superare per avere diritto al beneficio, è determinato dal prodotto di 400 euro per il valore della scala di equivalenza, pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2 (o fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE).

Di seguito alcuni esempi di calcolo del valore massimo di reddito familiare compatibile con il Reddito di Emergenza:

Composizione nucleo Scala di equivalenza Soglia del reddito familiare ad aprile 2020
1 adulto 1 400 euro
2 adulti 1.4 560 euro
2 adulti e 1 minorenne 1.6 640 euro
2 adulti e 2 minorenni 1.8 720 euro
3 adulti e 2 minorenni 2 800 euro
3 adulti (di cui 1 disabile grave) e 3 minorenni 2.1 840 euro

Per maggiori informazioni e conoscere tutti i dettagli, visitare il sito dell’INPS.