L’aggiornamento degli elenchi dei Giudici popolari delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di Appello sono di competenza dell’Ufficio elettorale e regolate dalla legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modificazioni ed integrazioni.
Entro il mese di luglio di ogni anno dispari, i cittadini iscritti nelle liste elettorali possono chiedere di essere inseriti negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello.
L’iscrizione negli albi e’ condizione necessaria per essere designati in qualita’ di giudici popolari presso la Corte di Assise di primo e di secondo grado in occasione delle sessioni di giudizio delle stesse.
I requisiti per essere iscritti, d’ufficio o su domanda, negli albi di cui sopra, sono i seguenti:
- essere elettore del Comune
- avere la residenza anagrafica nel Comune
- cittadinanza italiana
- buona condotta morale
- godimento dei diritti civili e politici
- eta’ non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65
- titolo di studio di scuola media di primo grado per l’iscrizione all’Albo dei Giudici Popolari di Corte d’Assise (primo grado) oppure titolo di studio di scuola media di secondo grado per l’iscrizione all’Albo dei Giudici Popolari di Corte di Assise di Appello (secondo grado).
Non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare:
- i Magistrati e i funzionari in attivita’ di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario
- gli appartenenti a Forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia anche se non dipendente dallo Stato in attivita’ di servizio
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine o congregazione
Gli Albi sono permanenti e sono soggetti ad aggiornamento (biennale, ogni anno dispari).
L’Ufficio di Giudice popolare e’ obbligatorio