Il 31.01.2018 e’ entrata in vigore la Legge 219/2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”. Le Disposizioni Anticipate di Trattamento “DAT” permettono di esprimere le proprie volonta’ in materia di trattamenti sanitari cui essere/non essere sottoposti in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile, il cosiddetto “Testamento biologico”.
Pertanto, sulla base della Legge citata in premessa, ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, puo’ attraverso le DAT – Disposizioni Anticipate di Trattamento, esprimere le proprie volonta’ in materia di trattamenti sanitari, nonche’ il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, in previsione di un’eventuale futura incapacita’ di farlo.
Nelle stesse disposizioni anticipate puo’ essere indicata una persona di fiducia (fiduciario), che faccia le veci del disponente e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario puo’ risultare dalla sottoscrizione della DAT o con atto successivo che verra’ allegato alla stessa. Al fiduciario e’ rilasciata una copia della DAT. Il fiduciario puo’ rinunciare alla nomina con atto scritto, che e’ comunicato al disponente. L’incarico del fiduciario puo’ essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalita’ previste per la nomina e senza obbligo di motivazione. Fermo restando che il cittadino non puo’ esigere trattamenti sanitari contrari a norma di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali, il medico e’ tenuto al rispetto delle DAT, che possono essere disattese in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale o sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione delle DAT, capaci di offrire concrete possibilita’ di miglioramento delle condizioni di vita.
Qualora le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volonta’ del disponente. In caso di necessita’ e nei casi di conflitto fra fiduciario e medico, la decisione e’ rimessa al giudice tutelare secondo le procedure previste dal Codice Civile.
Le DAT devono essere redatte in uno dei seguenti modi:
- per atto pubblico (atto redatto da un notaio)
- per scrittura privata autenticata (atto redatto con funzionario pubblico designato o con un notaio)
- per scrittura privata consegnata PERSONALMENTE dal disponente presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza del disponente stesso.
L’Ufficio provvede all’annotazione delle DAT in apposito registro informatico e cartaceo che tuttavia NON e’ collegato, ad oggi, ad alcun fascicolo elettronico sanitario.
Le DAT possono altresi’ essere consegnate direttamente presso le strutture sanitarie, qualora la Regione di appartenenza regolamenti con proprio atto la raccolta delle DAT, compresa l’indicazione del fiduciario ed il loro inserimento nella banca dati.
L’Ufficio di Stato Civile del Comune di Sillano Giuncugnano ha predisposto un modello di “Disposizioni Anticipate di Trattamento” che vuol essere un semplice “Ausilio” per la compilazione delle proprie volonta’, ma che non e’ assolutamente esaustivo dei possibili contenuti che sono lasciati alla piena volonta’ dei disponenti dopo aver acquisite adeguate informazioni mediche.
Con le stesse forme, citate in premessa, le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.
Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
regolamento dichiarazione sostituiva atto not. interessato dichiarazione sostitutiva atto not. fiduciario
DAT dichiarazione sostitutiva atto not. fiduciario supplente